Premessa
Il progressivo degrado della partecipazione dei cittadini alla cosa
pubblica, il declino delle attività economiche e culturali,
il disagio diffuso, il decadimento dell’istruzione pubblica
e privata anche a livello universitario, l’impoverimento progressivo
dei ceti medi della popolazione, il senso della precarietà
sia economica che nei rapporti affettivi, il senso di dissolvimento
del consesso sociale, la perdita di identità culturale e
religiosa, se da un lato inducono ad una rassegnazione carica di
frustrazione e di pericolosa animosità dall’altro sollecitano
alla ricerca di mezzi di espressione, di partecipazione e di costruzione
del futuro.
A tale scopo, nella convinzione che è indispensabile progettare
un sistema innovativo di recupero economico del territorio, costruire
nuove prospettive di lavoro, valorizzare le risorse esistenti e
le competenze che, altrimenti ricercano altrove opportunità
di inserimento nel processo lavorativo e di ricerca scientifica,
ma soprattutto che è indispensabile ed urgente ideare un
diverso sistema di relazioni pubbliche e private, si vuole sollecitare
tutte le risorse esistenti sul territorio al fine di creare insieme
il futuro del “Monferrato”.
Nel contempo lo scopo ultimo non risiede esclusivamente nelle attività
di promozione e di realizzazione economica e culturale, ma precipuamente
nel sistema di relazioni che si vuole costruire e radicare diretto
a modificare integralmente l’attuale sistema di rapporti privati
e pubblici.
Solo una <<rivoluzione>> pacifica ma non silenziosa
può fornire gli strumenti indispensabili alla realizzazione
di un progetto ambizioso ed anche nel complesso semplice e immediato.
Lo scopo che l'Associazione si prefigge è la realizzazione
di uno sviluppo economico, sociale e culturale omogeneo e libero
che coinvolge ogni parte del territorio interessato.
Solo dando voce ai Comuni e ai cittadini, singoli o in gruppi di
interesse, è possibile comprendere le esigenze, conoscere
le potenzialità e creare le basi per uno sviluppo concreto,
armonico e duraturo.
Statuto
Art.1 Costituzione
1. E' costituita con sede in Casale Monferrato via Ruffino Alliora,
32 l'Associazione denominata Associazione di Libero sviluppo Economico-culturale
per la Rinascita Asintotica del Monferrato A.L.E.R.A.MO. organizzazione
non lucrativa di utilità sociale (Onlus) di seguito detta
Associazione.
2. L'associazione:
persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale;
svolge unicamente le attività indicate nel successivo articolo
e quelle ad esse direttamente connesse;
non distribuisce, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione
nonché fondi, riserve o capitale durante la sua esistenza,
a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte
per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non
lucrative di utilità sociale che, per legge, statuto o regolamento,
fanno parte della medesima ed unitaria struttura;
impiega gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione
delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente
connesse;
in caso di scioglimento per qualunque causa, devolverà il
patrimonio dell'organizzazione, sentito l'organismo di controllo,
ad altre Onlus o a fini di pubblica utilità, salvo diversa
destinazione imposta dalla legge.
3. Quanto indicato nel precedente comma, seguirà i limiti
e le condizioni previste dal decreto legislativo 4 dicembre 1997,
n. 460.
4. L'associazione ha durata illimitata.
Art.2 Attività
1. L'Associazione svolge le seguenti attività nell'ambito
del territorio identificato storicamente come antico Marchesato
del Monferrato nella sua massima estensione e comprendente anche
il territorio della Diocesi di Casale Monferrato:
- tutela, valorizzazione, manutenzione e conservazione dell'ambiente
naturale e delle risorse forestali, zootecniche, agricole ed idriche;
- individuazione, approfondimento e promozione di studi, ricerche,
sperimentazioni relative all'ambiente ed alle attività correlate
al fine di ottimizzare coltivazioni, raccolta, trasformazione di
prodotti “naturali” e sviluppare tecnologie ecocompatibili
per la vitivinicultura, agricoltura biologica, apicoltura, coltivazioni
e allevamenti in genere;
- ricerca, sperimentazione e sviluppo nell'uso e nella produzione
di energie alternative;
tutela, valorizzazione, manutenzione, conservazione e salvaguardia
dell'ambiente costruito, controllo e monitoraggio della nuova edificazione;
- tutela, valorizzazione, manutenzione, conservazione e salvaguardia
dei beni architettonici, monumentali e delle preesistenze archeologiche;
- creazione di strutture atte a rendere fruibili le ricchezze del
territorio;
- studi, ricerche, progetti, iniziative in campo culturale, artistico
e religioso;
- formazione professionale negli ambiti: ambientale, culturale,
artigianale, agricolo, gestionale;
- formazione culturale, educazione ed ogni altra attività
o iniziativa finalizzata al raggiungimento degli scopi dell'associazione;
- costruzione di una rete che divenga strumento di relazione fra
tutte le attività svolte nel territorio per la promozione
dei prodotti e delle ricchezze locali e nel contempo costituisca
momento di scambio culturale nell'ambito territoriale e del territorio
con il resto del mondo;
- collaborazione ed interazione continuativa con Enti Pubblici e
Privati, realtà locali e strutture imprenditoriali.
2. Nella convinzione che sempre di più prevalga la necessità
di privilegiare il come e il perché si agisce sul territorio,
l’associazione si prefigge lo scopo di elaborare strategie
di sviluppo e di crescita economico – culturale secondo una
logica equa e solidale.
Per equo si intende un metodo politico diretto ad ottenere uno sviluppo
che privilegi la persona umana e la sua piena realizzazione, compatibile
con l’ambiente, in sintonia con la vocazione naturale e culturale
del territorio, supportato da valori etici condivisibili e condivisi,
proiettato alla creazione nel futuro di una realtà sociale,
ambientale, culturale e religiosa ove ognuno sia riconosciuto come
soggetto di diritti, sia soddisfatto nei suoi bisogni e possa esprimere
le proprie potenzialità.
Per solidale si intende un metodo politico diretto ad offrire opportunità
di lavoro, di crescita economica e culturale sollecitando le professionalità
e le capacità individuali e di gruppo, con lo scopo finale
di ottenere la migliore diffusione del benessere.
A tale scopo è indispensabile consentire sia ai singoli cittadini,
alle associazioni, agli enti locali, pubblici e privati, ma soprattutto
a gruppi spontanei di cittadini uniti da un fine comune, anche se
transitorio e dettato dalla necessità di soddisfare un interesse
degno di tutela immediata, di esprimere la propria opinione e apportare
le proprie competenze.
Con questo intento si reputa essenziale la partecipazione all’associazione
di gruppi spontanei di cittadini d’appresso denominati <<comitati>>.
3. L’Associazione potrà svolgere attività direttamente
connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative
delle stesse, nei limiti consentiti dal D. Lgs. 4.12.97 nr. 460
e successive modificazioni ed integrazioni.
Art.3 Soci
1. Sono Soci quelli che sottoscrivono il presente statuto e quelli
che ne fanno richiesta e la cui domanda di adesione è accolta
dal consiglio di gestione, visto anche quanto statuito dal successivo
art. 15.
2. Nella domanda di adesione l'aspirante socio dichiara di accettare
senza riserve lo statuto dell'associazione. L'iscrizione decorre
dalla data di delibera del consiglio di gestione.
3. Tutti i soci cessano di appartenere all'associazione per:
dimissioni volontarie;
non aver effettuato il versamento della quota associativa per almeno
due anni;
morte;
indegnità deliberata dal comitato. In quest'ultimo caso è
ammesso ricorso al collegio arbitrale il quale decide in via definitiva.
4. I soci possono svolgere anche attività non retribuita.
5. Possono essere soci: i singoli; le libere associazioni, gli enti
pubblici, gli enti locali territoriali, i consorzi privati e pubblici,
i comitati.
Art.4 Diritti e obblighi dei soci
1. Tutti i soci hanno diritto a partecipare alle assemblee, a votare
direttamente o per delega, e a recedere dall'appartenenza all'associazione.
2. I soci sono tenuti a rispettare le regole del presente statuto,
a pagare le quote sociali e i contributi nell'ammontare fissato
dall'assemblea.
3. Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo
e delle modalità associative.
Art.5 Organi
1. Sono organi dell'associazione:
l'assemblea;
il consiglio di gestione;
il presidente ed il vice-presidente;
il collegio dei revisori dei conti;
il comitato consultivo.
Art.6 Assemblea
1. L'assemblea è costituita da tutti i soci.
2. Essa si riunisce, in via ordinaria, una volta all'anno e, in
via straordinaria, ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario.
3. Le riunioni sono convocate dal presidente, con predisposizione
dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno
7 giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta (lettera,
fax o e-mail).
4. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno
un terzo dei soci e dal comitato consultivo; in tal caso il presidente
deve provvedere, con le modalità di cui al comma 3, alla
convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'assemblea
deve essere tenuta entro quindici giorni dalla convocazione.
5. In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita
con la presenza della metà più uno dei soci, presenti
in proprio o per delega da conferirsi ad altro socio. In seconda
convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero
dei soci presenti, in proprio o per delega.
6. Ciascun socio ha un solo voto e non può essere portatore
di più di 3 deleghe.
7. Le deliberazioni dell'assemblea sono adottate a maggioranza semplice
dei presenti, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo
21.
8. L'assemblea ha i seguenti compiti:
- eleggere il presidente;
eleggere i membri del comitato;
- eleggere i componenti del collegio dei revisori dei conti;
- fissare la quota di cui all'art.15;
- approvare il programma di attività proposto dal comitato;
- approvare il bilancio preventivo;
- approvare il bilancio consuntivo;
- approvare o respingere le richieste di modifica dello statuto
di cui al successivo articolo 21;
- stabilire l'ammontare delle quote associative e dei contributi
a carico dei soci.
Art.7 Consiglio di gestione
- Il consiglio di gestione è eletto dall'assemblea ed è
composto da 12 membri. Esso può cooptare altri membri, in
qualità di esperti. Questi ultimi possono esprimersi con
solo voto consultivo.
- Fa parte del consiglio 1 socio fondatore quale garante dei principi
ispiratori e degli obiettivi dell'Associazione
- Il consiglio si riunisce almeno una volta ogni 2 mesi.
- Le riunioni sono convocate dal presidente, con predisposizione
dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno
5 giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta (lettera,
fax o e-mail).
- La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno
un terzo dei componenti; in tal caso il presidente deve provvedere,
con le modalità di cui al comma 3, alla convocazione entro
10 giorni dalla richiesta e la riunione deve avvenire entro quindici
giorni dalla convocazione.
- Il consiglio è regolarmente costituito con la presenza
della metà più uno dei componenti.
- Il consiglio ha i seguenti compiti:
- eleggere il vice-presidente;
- nominare il segretario;
- fissare le norme per il funzionamento dell'associazione, che dovranno
essere approvate dall’assemblea ordinaria dei soci con maggioranza
semplice;
- sottoporre all'approvazione dell'assemblea i bilanci preventivo
e consuntivo annuali;
- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo
contenute nel programma generale approvato dall'assemblea, promuovendone
e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
- accogliere o rigettare le domande degli aspiranti soci;
- ratificare, nella prima seduta utile, i provvedimenti di propria
competenza adottati dal presidente per motivi di necessità
e di urgenza;
- nominare il componente del collegio arbitrale di spettanza dell'associazione
- determinare gli eventuali compensi in funzione di particolari
compiti assegnati;
-determinare contributi per iniziative ricadenti nell’oggetto
sociale;
- richiedere contributi per iniziative inerenti l’oggetto
sociale.
Art.8 Presidente e vice-presidente
1. Il presidente, che è anche presidente dell'assemblea e
del comitato, è eletto dall'Assemblea a maggioranza semplice.
2. Egli cessa dalla carica secondo le norme del successivo articolo
13 e qualora non ottemperi a quanto disposto nei precedenti articoli
6, comma 4 e 7, comma 4.
3. Il presidente rappresenta legalmente l'associazione nei confronti
di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'assemblea
e del comitato.
4. In caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti
di competenza del comitato, sottoponendoli a ratifica nella prima
riunione utile.
5. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione del Presidente,
le relative funzioni sono svolte dal vice-presidente o, in sua assenza,
dal componente del comitato più anziano di età.
Art.9 Segretario
1. Il segretario coadiuva il presidente e ha i seguenti compiti:
- provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro dei soci;
- provvede al disbrigo dell'ordinaria amministrazione;
- è responsabile della redazione e della conservazione dei
verbali
- delle riunioni degli organi collegiali;
- predispone lo schema del progetto di bilancio preventivo, che
sottopone al comitato entro il mese di ottobre, e del bilancio consuntivo,
che sottopone al comitato entro il mese di marzo;-
- provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'associazione
nonché alla conservazione della documentazione relativa;
- provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese
in conformità alle decisioni del comitato.
Art.l0 Collegio dei revisori dei conti
l. Il collegio dei revisori dei conti è costituito da tre
componenti effettivi e da due supplenti eletti dall'assemblea. Esso
elegge nel suo seno il presidente.
2. Il collegio esercita i poteri e le funzioni previsti dagli articoli
2403 e seguenti del codice civile.
3. Esso agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli
organi oppure su segnalazione anche di un solo socio fatta per iscritto
e firmata.
4. Il collegio riferisce annualmente all'assemblea con relazione
scritta, firmata e distribuita a tutti i soci.
Art.11 Collegio arbitrale
1. Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione
e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra gli organi
e i soci oppure tra i soci, deve essere devoluta alla determinazione
inappellabile di un collegio arbitrale formato da tre arbitri amichevoli
compositori, i quali giudicheranno "ex bono ed aequo"
senza formalità di procedura, salvo contraddittorio, entro
60 giorni dalla nomina.
2. La loro determinazione avrà effetto di accordo direttamente
raggiunto tra le parti.
3. Gli arbitri sono nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo
dai primi due o, in difetto di accordo, dal presidente del Tribunale
di Sondrio, il quale nominerà anche l'arbitro per la parte
che non vi abbia provveduto.
Art. 12 Il comitato consultivo
1. I comitati spontanei ammessi all’associazione hanno diritto
di eleggere i membri del comitato consultivo che sarà costituito
da tre membri permanenti e due supplenti.
2. I comitati spontanei predispongono proposte e linee di indirizzo
previo monitoraggio della situazione territoriale.
3. Il comitato consultivo ha il compito di presentare le iniziative
espresse dai comitati spontanei e fa parte di diritto del consiglio
di gestione come organo consultivo.
4. Il comitato consultivo ha anche il compito di controllo al fine
di verificare che ogni proposta sia esaminata ed elaborata in uno
studio di fattibilità.
Art.13 Durata delle cariche
1. Tutte le cariche sociali hanno la durata di tre anni e possono
essere riconfermate.
2. Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del triennio
decadono allo scadere del triennio medesimo.
Art.14 Risorse economiche
1. L'associazione trae le risorse economiche per il funzionamento
e lo svolgimento della propria attività da:
- quote associative;
- contributi dei soci;
- contributi dei privati;
- contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- introiti derivanti da convenzioni;
- rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'associazione a
qualunque titolo.
2. I fondi sono depositati presso gli istituti di credito stabiliti
dal consiglio di gestione.
3. Ogni operazione finanziaria è disposta con firma del presidente
o da chi è munito di procura speciale conferita dal consiglio
di gestione.
Art.15 Quota sociale
1. La quota associativa a carico dei soci è fissata dall'assemblea.
Essa è annuale; non è frazionabile nè ripetibile
in caso di recesso o di perdita della qualità di socio.
2. I soci non in regola con il pagamento delle quote sociali non
possono partecipare alle riunioni dell'assemblea nè prendere
parte alle attività dell'associazione. Essi non sono elettori
e non possono essere eletti alle cariche sociali.
Art.16 Bilancio o rendiconto
1. Ogni anno devono essere redatti, a cura del consiglio di gestione,
i bilanci preventivo e consuntivo (rendiconti) da sottoporre all'approvazione
dell'assemblea che deciderà a maggioranza di voti.
2. Dal bilancio (rendiconto) consuntivo devono risultare i beni,
i contributi e i lasciti ricevuti.
3. Il bilancio (rendiconto) deve coincidere con l'anno solare.
Art.17 Divieto di distribuzione utili
Durante la vita dell’associazione non si potrà dar
luogo in alcun modo a distribuzione di utili e avanzi di gestione,
nonché di fondi, di riserve o capitale, a meno che la destinazione
o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate
a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento facciano
parte della medesima ed unitaria struttura.
Art.18 Impiego degli utili
L’associazione è obbligata ad impegnare gli utili o
gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività
istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
Art.19 Devoluzione del patrimonio
L’associazione, in caso di suo scioglimento per qualunque
causa, ha l’obbligo di devolvere il proprio patrimonio ad
altre organizzazioni non lucrative di attività sociale o
a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di
controllo di cui all’art. 3, comma 190, della Legge 23 Dicembre
1996 nr. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Art.20 Denominazione dell’associazione
L’associazione farà uso, nelle comunicazioni rivolte
al pubblico ed in qualsiasi segno distintivo che intenderà
adottare, nella propria denominazione della locuzione “Organizzazione
non lucrativa di attività sociale” o dell’acronimo
“ONLUS”.
Art.21 Modifiche allo statuto
I. Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate
all'assemblea da uno degli organi o da almeno 1/3 dei soci. Le relative
deliberazioni sono approvate dall'assemblea con il voto favorevole
della maggioranza assoluta dei soci.
Art.22 Norma di rinvio
I. Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento
alle vigenti disposizioni legislative in materia.